1. L'uso nell'esercizio del commercio in contrasto con le disposizioni degli articoli 2 e 3 di una qualsiasi delle denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo per quanto concerne i prodotti o le merci, sia il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio esterno, le fatture, lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicita', e' represso sul piano giudiziario o amministrativo con ogni mezzo previsto dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, compresa la confisca nella misura consentita dalla legislazione medesima. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo vengono usate sia in traduzione, sia con l'indicazione della provenienza effettiva, sia con l'aggiunta di termini quali "genere", "tipo", "maniera", "imitazione" e simili. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti ed alle merci in transito.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art4 · fonte del testo