Qualora una Parte contraente abbia concesso una qualsiasi assicurazione finanziaria contro rischi non commerciabili rispetto a un investimento di un cittadino (national) o societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconoscera' la surrogazione per nomina assegnazione del concedente ai diritti dell'investitore in relazione ai danni, se il pagamento e' stato effettuato con tale assicurazione nella misura di tale pagamento e nell'ambito dei diritti dell'investitore. Per quanto concerne il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte contraente interessata in virtu' di tale assegnazione-nomina, si applicheranno rispettivamente gli articoli 3 e 4.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art5 · fonte su Normattiva