I trasferimenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 verranno effettuati senza indugio in valuta convertibile conformemente alla legislazione in vigore nei territori di entrambe le Parti contraenti ai tassi di cambio applicati alle transazioni finanziarie alla data in cui viene effettuato detto trasferimento.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
