1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le misure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti dei detti Stati, e' ritenuto applicarsi alla Convenzione modificata dall'emendamento.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
