Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti, il suo diritto a prestazione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art17 · fonte su Normattiva