Le Autorita' e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca per l'applicazione della Convenzione, come se si trattasse delle proprie legislazioni.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
Le Autorita' e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca per l'applicazione della Convenzione, come se si trattasse delle proprie legislazioni.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art35 · fonte su Normattiva