1. La Comunita' e la Repubblica slovacca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica slovacca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica slovacca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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