Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 26 — Liquidazione della scorta regolatrice e controllo delle esportazioni

  • a)Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decide, tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo del presente Accordo conformemente al paragrafo c) dell'articolo 57, se e' necessario ridurre la quantita' di stagnometallo detenuta a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso, il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate potra' essere fissato al livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per il periodo suddetto che verra' deciso dal Consiglio.
  • b)Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potra' prelevare dalla scorta regolatrice per venderli ad un prezzo qualsiasi ma non inferiore al prezzo minimo, delle quantita' di stagno-metallo pari alle quantita' di cui il Consiglio avra' ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i quantitativi totali delle esportazioni autorizzate.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art26 · fonte su Normattiva