[1]escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni par. 1. - Non sono ammesse nei treni o possono esserne escluse durante il viaggio:

  • a)le persone in istato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli;
  • b)le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato in precedenza o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento; tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie. Il prezzo del viaggio sara' ad esse rimborsato, giusta le condizioni fissate nell'articolo 23, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; quando del caso, si procedera' in modo analogo circa il trasporto del bagaglio.

[2]par. 2. - Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali e, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno Stato.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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