Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980
Art. 22 (Convenzione)
Il depositario notifichera' sollecitamente a tutti gli Stati:
- a)ogni firma della presente Convenzione;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c)l'apposizione ed il ritiro di qualsiasi riserva, a norma dell'articolo 17;
- d)qualsiasi comunicazione da parte di un'organizzazione, a norma del paragrafo 4c) dell'articolo 18;
- e)l'entrata in vigore della presente Convenzione;
- f)l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione;
- g)ogni denuncia effettuata in virtu' dell'articolo 21.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
