Il depositario notifichera' sollecitamente a tutti gli Stati:

  • a)ogni firma della presente Convenzione;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)l'apposizione ed il ritiro di qualsiasi riserva, a norma dell'articolo 17;
  • d)qualsiasi comunicazione da parte di un'organizzazione, a norma del paragrafo 4c) dell'articolo 18;
  • e)l'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • f)l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione;
  • g)ogni denuncia effettuata in virtu' dell'articolo 21.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art22 · fonte su Normattiva