[1]Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, e' applicabile il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.

[2]EMENDAMENTI

[3](Emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 60 della Convenzione e entrati in vigore il 1 agosto 1979).

[4]ALLEGATO 2: paragrafo 8 dell'articolo 3 Sostituire il testo attuale con il seguente: "La distanza tra gli anelli e tra le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Tuttavia, potra' essere superiore a tale valore, senza pero' superare 300 mm tra gli anelli e le asole situate da una parte e dall'altra di un montante, se il modo di costruzione del veicolo e del telone e' tale da impedire ogni accesso al compartimento di carico. Gli anelli dovranno essere rinforzati".

[5]ALLEGATO 6 Aggiungere, dopo la nota 2.3.6 b), un'altra nota esplicativa come segue: 2.3.8, Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e tra le asole "Una distanza superiore a 200 mm, ma non superiore a 300 mm, puo' essere accettata da una parte e dall'altra di un montante se gli anelli sono montati in modo rientrante nei pannelli laterali e se le asole sono di forma ovale e di misura sufficiente per poter essere infilate negli anelli".

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~allegato-8-art8 · fonte su Normattiva