Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, dietro domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonche' le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art50 · fonte su Normattiva