(Applicazione della convenzione sul piano nazionale; Accordi particolari per l'impiego in comune di servizi di esame). (1) Ciascuno Stato dell'Unione si obbliga a prendere ogni necessario provvedimento per l'applicazione della presente convenzione. In particolare esso si obbliga:

  • a)ad assicurare ai cittadini degli altri Stati dell'Unione i ricorsi legali appropriati che permettono loro di tutelare efficacemente i diritti previsti dalla presente convenzione;
  • b)a istituire un servizio speciale di protezione delle nuove piante oppure a incaricare di detta protezione un servizio gia' esistente;
  • c)ad assicurare la comunicazione al pubblico delle informazioni concernenti questa protezione e, come minimo, la pubblicazione periodica dell'elenco dei titoli concessi. (2) Possono parimenti essere conclusi tra gli Stati dell'Unione accordi particolari intesi all'eventuale impiego in comune di servizi incaricati di provvedere allo esame delle nuove varieta', previsto nell'articolo 7, e alla raccolta delle collezioni e dei documenti di riferimento necessari. (3) Resta inteso che al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ciascuno Stato deve essere in grado, conformemente alla sua legislazione interna, di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art30 · fonte su Normattiva