Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 39 (Convenzione) — Riserve
Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, non dev'essere espressa riserva alcuna.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
