1. Il presente Accordo sara' sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli. 2. Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della meta' almeno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
