1. Il presente Accordo sara' sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli. 2. Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della meta' almeno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art29 · fonte su Normattiva