Ogni Stato contraente che comprenda due o piu' unita' territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per cio' che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa a tutte le unita' territoriali suddette o soltanto ad una ed a piu' di esse e potra', in qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unita' territoriale alla quale si applica la Convenzione. Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla data in cui e' invocato il riconoscimento, la Convenzione non e' applicabile all'unita' territoriale in cui e' stata pronunziata la decisione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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