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delle concessioni e degli impegni 1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all'esportazione figuranti nella Parte IV dell'elenco di ciascun Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un Membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della Parte IV del suo Elenco. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo Elenco in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di bilancio di quantita' ivi specificati, ne' fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.

Testo in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995

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