Art. 15 (Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' alle Parti contraenti: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' del precedente articolo 11; (d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13; (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
