Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' alle Parti contraenti: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' del precedente articolo 11; (d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13; (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art15 · fonte su Normattiva