delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuovera' le attivita' delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali' dell'altra Parte Contraente. A dette istituzioni verra' dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.
Testo vigente dal 10 marzo 2006
