delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuovera' le attivita' delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali' dell'altra Parte Contraente. A dette istituzioni verra' dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art5 · fonte su Normattiva