[1]e ispezione degli aeromobili sanitari
[2]1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potra' essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere. 2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potra' essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovra' avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovra' esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curera' in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati. 3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
- a)e' un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j, b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, e
- c)non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sara' autorizzato a proseguire il volo senza ritardo. 4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
- a)non e' un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j,
- b)contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, o
- c)ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potra' essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformita' delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potra' essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
