sanitari nelle zone non dominate dalla Parte avversaria Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potra', per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'articolo 29, in particolare quando detti aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art25 · fonte su Normattiva