[1]sanitari nelle zone contatto o similari

[2]1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonche' nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potra' essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorita' militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'articolo 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali. 2. Con l'espressione "zone di contatto" si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art26 · fonte su Normattiva