[1]di riconoscimento

[2]1. Le decisioni relative al riconoscimento vengono adottate dai Tribunali della Parte contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta. 2. La richiesta di riconoscimento viene presentata al Tribunale che ha adottato la decisione sulla causa in prima istanza. Detto Tribunale inoltra la richiesta al Tribunale competente per la decisione. La richiesta puo' anche essere presentata direttamente al Tribunale competente della Parte contraente richiesta. 3. La forma della richiesta e i dati che debbono esservi contenuti, sono stabiliti dalla legislazione della Parte contraente richiesta.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art20 · fonte su Normattiva