• 1)Ove la parte esonerata, in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo primo, dal deposito di una cauzione judicatum solvi sia stata obbligata da una decisione definitiva ed esecutiva a pagare le spese processuali, si applicheranno all'esecuzione di tale decisione, sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni degli articoli 18 e 19 della Convenzione sulla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954.
  • 2)La domanda di exequatur dovra' essere presentata al tribunale adito in prima istanza, che la trasmettera' per la via prevista dall'articolo 5 della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art16 · fonte su Normattiva