Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 16 — Esecuzione di decisioni adottate per quanto concerne le spese
- 1)Ove la parte esonerata, in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo primo, dal deposito di una cauzione judicatum solvi sia stata obbligata da una decisione definitiva ed esecutiva a pagare le spese processuali, si applicheranno all'esecuzione di tale decisione, sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni degli articoli 18 e 19 della Convenzione sulla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954.
- 2)La domanda di exequatur dovra' essere presentata al tribunale adito in prima istanza, che la trasmettera' per la via prevista dall'articolo 5 della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
