Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2016 al 23 maggio 2016. Leggi il testo vigente →
[1]dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie
[2]Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di ciascun Paese, prerequisito obbligatorio e' un titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarita') o un titolo equivalente, purche' tutti i requisiti e gli ordinamenti previsti da ciascun corso di laurea siano soddisfatti, come previsto dall'ordinamento di ciascun Paese. Saranno inoltre applicate le disposizioni di ciascun Paese relative alle verifiche della conoscenza della lingua ufficiale nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. Quei candidati che hanno frequentato, durante il loro percorso scolastico, corsi di almeno un triennio per lo studio della lingua del Paese ospitante, saranno esonerati dalle specifiche prove d'esame per la certificazione della competenza linguistica.
Testo in vigore dal 23 maggio 2016 al 23 maggio 2016
