1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
