1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art283 · fonte su Normattiva