Durante la prima tappa la Repubblica portoghese puo' concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 259 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
