1. Durante la prima tappa, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 259 il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276. 3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art275 · fonte su Normattiva