L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art281 · fonte su Normattiva