Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee, il nuovo ordine stabilito dall'articolo 11 del presente atto si applichera' alla scadenza dei rimanenti periodi di rotazione secondo l'ordine degli stati membri stabilito dall'articolo 2 sopracitato nel testo vigente anteriormente all'adesione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
