In deroga all'articolo 272, paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo e' fissato in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985. Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% in secondo anno, - 6% il terzo anno, - eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art316 · fonte su Normattiva