1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
