1. Il presente accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti, in base alle disposizioni dell'articolo 4, Parti dell'accordo. 2. Per quanto concerne ogni Stato membro che firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratifichera' o accettera' l'accordo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;795~art5 · fonte su Normattiva