Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le rispettive Universita', le Accademie e gli altri organismi di cultura, nonche' a promuovere e facilitare sulla base della reciprocita':

  • a)scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
  • b)corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
  • c)scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Universita', Accademie, Societa' scientifiche ed Enti culturali in genere;
  • d)scambi di borsisti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~accordo-art6 · fonte del testo