Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955
Art. 6 (Accordo)
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le rispettive Universita', le Accademie e gli altri organismi di cultura, nonche' a promuovere e facilitare sulla base della reciprocita':
- a)scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
- b)corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
- c)scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Universita', Accademie, Societa' scientifiche ed Enti culturali in genere;
- d)scambi di borsisti.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
