ARTICOLO IV Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, ed industriale, le Parti si impegnano a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, favorendole attraverso il sostegno finanziario, tecnologico e gli altri strumenti di cui dispongono, in conformita' con la propria legislazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
