ARTICOLO IV Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, ed industriale, le Parti si impegnano a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, favorendole attraverso il sostegno finanziario, tecnologico e gli altri strumenti di cui dispongono, in conformita' con la propria legislazione.

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artiv · fonte su Normattiva