L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti ogni informazione che puo' essere utile circa le infrazioni alle leggi doganali e, in particolare, i nuovi mezzi o sistemi usati per commetterle; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerche relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art9 · fonte su Normattiva