L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti ogni informazione che puo' essere utile circa le infrazioni alle leggi doganali e, in particolare, i nuovi mezzi o sistemi usati per commetterle; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerche relativi ai particolari procedimenti adoperati.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
