Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunita', a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, e' determinato in base agli elementi seguenti:

  • a)l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria;
  • b)l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra piu' Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione;
  • c)l'azione e' l'espressione regionale di una strategia settoriale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art107 · fonte su Normattiva