1. L'importo globale di cui all'articolo 152 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
