Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:
- 1)la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1;
- 2)gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3;
- 3)gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174;
- 4)gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1
- 5)l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
