Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art156 · fonte su Normattiva