1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento puo' essere effettuato: - direttamente al sistema, oppure - mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art174 · fonte su Normattiva