1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente puo' avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici. 2. La procedura di buoni uffici e' condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente. 3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento. Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta. 4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art169 · fonte su Normattiva