Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonche' della domanda della Comunita' riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
