La richiesta di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si puo' ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacita' di produzione considerata. L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' con ricorso al sistema speciale di finanziamento.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
