1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che puo' essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio. 2. Ciascuno Stato ACP e la Comunita' convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. 3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata ne' sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione. 4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti e' redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art216 · fonte su Normattiva