1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica e' realizzata con le formalita' amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinche' i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace. 2. La Comunita' e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilita' li assumano in modo rapido ed efficace:
- a)preparazione e approvazione dei bandi di gara;
- b)pubblicazione dei bandi di gara;
- c)ricezione ed esame delle offerte;
- d)decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi;
- e)firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti. 3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
