Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro. Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
