Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli articoli 197 e 199 della convenzione.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
