[1]Articolo IX

[2]Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~convenzione-artix · fonte su Normattiva