[1]Articolo IX
[2]Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
