1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1 febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtu' dell'articolo 136 del trattato CEE. 2. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art117 · fonte su Normattiva